(...) L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, fino alla concorrenza del Massimale di garanzia, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatti colposi (lievi o gravi), di errori od omissioni, commessi o accaduti nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel modulo di Proposta-Questionario e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio. (...)
(...) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per infortuni sofferti, in occasione di lavoro o di servizio, dai propri dipendenti che prestano la loro opera nella conduzione dello studio o ambulatorio dell’Assicurato. (...)
(...) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale PI_MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI_122021 Pagina 3 di 9 dichiarata nel Questionario e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio, a condizione che tale copertura sia stata espressamente richiesta nel Questionario e prestata con specifica dizione nella Scheda di Copertura. (...)
(...) Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nella scheda di copertura e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio. (...)
(...) Ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un Atto illecito che abbia involontariamente causato a Terzi -compresi i clienti- Danni corporali nello svolgimento dell’attività professionale descritta nel Modulo di Polizza. (...)
(...) La Società tiene indenne il medico Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale e dei Sottolimiti per Sinistro e per Periodo di Assicurazione indicati nella Scheda di Polizza, di quanto sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di Danni derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali anche a cose, causati a terzi nello svolgimento della Attività Assicurata. (...)